LA Scadenza dei termini per munirsi di AED e’ Stata Prorogata
18-1-2016 , GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 gennaio 2016.
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 set- tembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Considerato che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento del predet- to termine, che verrà a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico;
Considerato che l’Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima richiesta, evidenziando l’impossibilità che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di disporre il differi- mento del predetto termine di sei mesi al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di con- certo con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2016
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri DE VINCENTI
Il Ministro della salute LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 8516A00377
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 ottobre 2015.
Attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legisla- tivo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Dele- ghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera b), numero 5), che prevede l’eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
QUI L’ARTICOLO UFFICIALE DELLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA!